La Riforma del lavoro sportivo si attiva definitivamente anche alla luce delle ultime circolari pubblicate da INAIL e INPS nonchè dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Indicazioni per adempiere ai nuovi obblighi introdotti dalla riforma del lavoro sportivo, ovvero dal D.lgs 36/2021, entrato in vigore il 1° luglio e modificato dal D.lgs 120/2023.
La riforma impatta in maniera particolare sullo sport dilettantistico, che comprende la stragrande maggioranza degli operatori del settore. Associazioni e società sportive dilettantistiche. Tre i punti di interesse: le comunicazioni dei rapporti di lavoro, gli obblighi Inail e gli obblighi Inps. Per quanto riguarda le comunicazioni, la circolare dell’Ispettorato ha sollevato alcune discussioni in merito al possibile utilizzo del registro attività sportive dilettantistiche, che non è considerato dall’Inl ancora «pienamente operativo». Finché non sarà raggiunta la piena operatività, è altamente consigliato passare tramite i centri per l’impiego (sistema online delle Co), fatte salve le comunicazioni già effettuate tramite registro.
La riforma affronta diversi aspetti relativi all’impiego contrattuale degli operatori sportivi e presenta importanti novità per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in conformità al Decreto Legislativo 81/2008.
La riforma mira a garantire una migliore tutela dei lavoratori sportivi e a fornire un quadro normativo chiaro per il settore sportivo.
I punti chiave della riforma lato sicurezza sul lavoro:
1. Definizione di lavoratore sportivo: Il Decreto Legislativo 36/2021 fornisce una definizione univoca di lavoratore sportivo che comprende atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, purché svolgano l’attività sportiva a titolo oneroso.
2. Applicazione del Decreto Legislativo 81/2008: A partire dal 1º luglio 2023, chiunque sia considerato lavoratore sportivo e svolga attività a titolo oneroso nel settore sportivo sarà considerato un lavoratore subordinato ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro con alcune eccezioni per prestazioni lavorative limitate nel tempo.
3. Lavoratori autonomi: I lavoratori sportivi che non rientrano nella definizione di “lavoratore subordinato” o che operano nell’ambito del dilettantismo sono considerati lavoratori autonomi nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Per questi lavoratori non si applicano gli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.
4. Idoneità psico-fisica e sorveglianza sanitaria: I lavoratori sportivi devono ottenere un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico specializzato in medicina dello sport. Saranno sottoposti anche a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, in base ai rischi individuati.
5. Lavoratori minori: Verranno emanate nuove normative entro un anno dall’entrata in vigore della Riforma per regolare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori minori nell’ambito delle prestazioni sportive. Queste normative si conformeranno a quanto già previsto dalla legislazione sulla tutela dei lavoratori minori.
6. Diritti di tutela: A tutti i lavoratori sportivi si applicheranno le disposizioni ordinarie di tutela, compresa la previdenza, per la malattia, gli infortuni, la gravidanza, la maternità, la genitorialità e la disoccupazione involontaria, in base alla natura giuridica del rapporto di lavoro.