Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, ha introdotto importanti novità sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Un gas radioattivo che deve essere posto sotto vigilanza, sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, è il gas Radon.
Il Radon è un gas radioattivo di origine naturale, prodotto dal decadimento dell’uranio. Il Radon rappresenta una delle principali cause di tumore ai polmoni.
Non è percepibile dai nostri sensi, poiché si presenta: inodore, incolore e insapore.
Si tratta di un agente cancerogeno, ma l’entità del rischio di contrarre un tumore polmonare dipende dalla concentrazione di radon e dalla durata dell’esposizione.
Il radon si forma nel sottosuolo e, una volta sprigionatosi, risale in superfice per dispersi nell’ambiente. Tuttavia, in locali chiusi il radon diventa pericoloso. Lo si può trovare nelle abitazioni, nelle scuole e nei luoghi di lavoro.
Il Radon si concentra principalmente nei locali sotterranei come cantine, scantinati, taverne, garage, tuttavia può arrivare ad irradiarsi anche negli ambienti dei piani più alti.
Quali sono gli obblighi di prevenzione del rischio Radon?
Obblighi del Datore di Lavoro:
- L’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce quali sono i luoghi di lavoro soggetti alla valutazione dell’esposizione al rischio radon, dove il Datore di Lavoro è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria:
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- a) luoghi di lavoro sotterranei. Completamento delle misurazioni di concentrazione media annua entro il 27 Agosto 2022 oppure entro 24 mesi dall’inizio dell’attività.
- b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11 (in Lombardia le Aree prioritarie sono state definite con D.g.r. 26 giugno 2023, pubblicata sulla GU n.211 del 09/09/2023). Completamento delle misurazioni di concentrazione media annua entro il 09/03/2025 o entro 24 mesi dall’inizio dell’attività se successivo.
- c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10 (il provvedimento in oggetto); Completamento delle misurazioni di concentrazione media annua entro il 21/02/2026 o entro 24 mesi dall’inizio dell’attività se successivo.
- d) stabilimenti termali. Completamento delle misurazioni di concentrazione media annua entro il 27 Agosto 2022 oppure entro 24 mesi dall’inizio dell’attività.
Ai sensi dell’Allegato II del Dlgs 101/2020 si ricorda che ai fini della misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, devono essere impiegati dispositivi di misurazione per un intero anno solare, mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi, utilizzando metodiche di misura riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali.
- Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività del Radon non superi il livello di riferimento indicato nell’art. 12, il Datore di Lavoro deve elaborare e conservare, per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni e delle misure correttive attuabili. (Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio.)
Il Datore di Lavoro ripete le misurazioni ogni otto anni, o ogni qualvolta si effettuano interventi che comportano lavori strutturali.
- Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività di Radon in aria supera il livello di riferimento, il Datore di lavoro deve adottare misure correttive per ridurre la concentrazione al livello più basso ottenibile. Queste misure devono essere completate entro 2 anni dal rilascio della relazione tecnica. Il Datore di Lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle misure correttive e ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale.
- Nel caso in cui, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di Radon resti superiore al livello di riferimento, il Datore di Lavoro, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, effettua la valutazione delle dosi efficaci annue. I risultati delle valutazioni devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni.
Il Datore di Lavoro effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di Radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti all’art. 155, con rilascio di una relazione tecnica.
Inoltre lo stesso chiarisce alcuni dubbi su come individuare i punti di misura e, più in particolare, definisce delle esclusioni:
- Locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi;
- Locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno.
Pubblicazione INAIL Prevenzione e Protezione dall’Esposizione al radon nei lugohi di lavoro secondo la normativa vigente. Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale. scarica pdf gratuita INAIL Prevenzione Protezione Esposizione Radon INAIL 2024
Radon e Decreto Radiazioni ionizzanti: cosa prevede
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 definisce “il livello di riferimento” come quel valore di dose efficace o di dose equivalente o di concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, e stabilisce i valori di riferimento di concentrazione media di attività di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni.
Inoltre, il Decreto deve cercare di mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente realizzabile, anche al di sotto del livello di riferimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.
Il Decreto si applica alle abitazioni in esistenti e di nuova costruzione, cioè, costruite dopo il 31 dicembre 2024.
Decreto radiazioni ionizzanti e Radon: riferimenti
All’articolo 10 comma 2 il Decreto radiazioni richiedeva al piano di definire:
- le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
- i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
- le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
Cosa contiene il Piano Nazionale Radon 2023-2032
Il Piano approvato dal Governo contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Descrive la linea d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l’esposizione della popolazione al radon.
Il DPCM 11 gennaio 2024 richiede che il Piano Nazionale risponda agli “elementi” indicati dall’Allegato III del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.
Tra questi vi sono le problematiche di associazione della protezione dal radon ai corrispondenti programmi di intervento, inclusi quelli sulla
- prevenzione del fumo,
- sul risparmio energetico
- e sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi.
Come si articola il piano Radon 2023
Il Piano nazionale d’azione per il radon agisce su tre macro aree strategiche, declinate in azioni, a loro volta articolate in attività.
Le azioni indicate dal Piano mirano a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento. Per raggiungere questo obiettivo, devono essere individuati luoghi di lavoro e abitazioni con elevata concentrazione di radon e devono essere adottate misure per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor
La definizione delle Aree di intervento
Il Piano fornisce elementi per l’individuazione da parte delle Regioni, delle “aree prioritarie” in cui il livello di riferimento di 300 Bq/m3 è superato nel 15% di edifici e all’interno delle quali si definiscono le priorità d’intervento e fornisce le metodologie per le campagne di misurazione sul territorio nazionale e fornendo una mappatura della radioattività naturale potenziale del territorio nazionale su base geologica
aree prioritarie rischio radon – sito Arpa Lombardia
Cos’è il Radon e dove si trova?
Il radon è un gas nobile radioattivo naturale. È invisibile, inodore, incolore e insapore ed è un prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell’acqua e nei materiali da costruzione. A causa delle sue caratteristiche chimiche, il radon può diffondere dal luogo in cui si forma e raggiungere lo spazio esterno: all’aperto si disperde e si diluisce mentre in ambienti chiusi può accumularsi, raggiungendo a volte concentrazioni rilevanti.
Poiché è un gas, il radon può facilmente uscire e accumularsi nell’aria, all’aperto si diluisce e si disperde, ma all’interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici non è sufficiente. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici.
Quali sono i rischi da inalazione di radon?
Se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell’epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi.
Il gas Radon è considerato come una delle principali cause di morte per tumore ai polmoni ed è la più importante causa di tumore polmonare per i non fumatori.
Il radon è stato classificato, infatti, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità.
ARTICOLO: Rischio radon nei luoghi di lavoro: obbligo di monitoraggio anche in Lombardia