Tra le principali modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015 (il cosiddetto “Jobs Act”) alle normative in materia di tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori vi è infatti un inasprimento delle sanzioni già previste dal D.Lgs. 81/08 per la mancata formazione obbligatoria di lavoratori, nonché per il mancato invio dei lavoratori alle visite di Medicina del Lavoro.
MANCATE VISITE MEDICHE: il Datore di lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria art. 18, comma 1, lettera g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
sanzione art 55, comma 5, lettera e, D.Lgs 81/08 fino a 5 lavoratori un ammenda da 2.192 a 4.384 euro; fino a 10 lavoratori una multa da 4.384 a 8.768 euro e oltre i 10 lavoratori un’ammenda da 6.570 a 13.152 euro.
OMESSA FORMAZIONE: il Datore di lavoro deve provvedere alla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, e dei preposti, nonché degli addetti alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza e degli RLS (art. 37, commi 1, 7, 9 e 10), nonché la formazione specifica come per esempio la formazione per l’uso di attrezzature di lavoro (es. carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru montate su autocarro, ecc…), lavori in quota e DPI III Cat., lavori elettrici (pav, pes, pei).
Sanzione prevista art. 55, c. 5, lett. c fino a 5 lavoratori comporta l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.315,20 a5.699,20 euro; fino a 10 lavoratori l’ arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro. Oltre 10 lavoratori l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 3.945,60 a 17.097,60 euro.
Obblighi e periodicità sorveglianza sanitaria
Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono “gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”. Sono obbligatorie e devono essere effettuate con una cadenza che viene di volta in volta stabilita dal medico competente della propria organizzazione. Solitamente, salvo per i casi definiti dalla legge, per lavori comuni come quello svolto dall’installatore, l’elettricista, l’operaio, ecc., la regolarità è annuale. Questo obbligo è tassativo ed investe tutte le aziende, grandi o piccole che siano, anche se con un solo un dipendente all’attivo. Naturalmente, va da sé che il medico competente, qualora lo ritenga opportuno, può modificare la frequenza della periodicità in funzione della valutazione del rischio; allo stesso modo, l’organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità delle visite mediche di sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

















