Con la pubblicazione del nuovo Regolamento (UE) 2020/878 in data 26 giugno 2020 è stato modificato l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, con conseguente abrogazione del precedente Regolamento (UE) 830/2015, nelle tempistiche seguenti:
- entrata in vigore del regolamento: 16 LUGLIO 2020;
- applicazione delle nuove prescrizioni: DAL 1° GENNAIO 2021;
- deroga: le SDS non conformi all’allegato del Regolamento (UE) 2020/878 possono continuare a essere fornite FINO AL 31 DICEMBRE 2022 (se non soggette a revisione fino a tale termine).
Per gli UTILIZZATORI A VALLE sarà quindi necessario verificare di essere in possesso di SDS aggiornate e che l’uso di sostanze/miscele rispecchi quanto riportato sulla SDS stessa e/o gli scenari di esposizione previsti.
Si ricorda che la mancata fornitura della Scheda di Sicurezza è punita con sanzioni da € 10.000 a € 60.000 così come per la mancata redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell’utilizzatore di sostanze chimiche. Inoltre, sono previsti da 15.000 a 90.000 euro per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.
Il dettaglio sulle principali modifiche alle SDS è riportato al seguente articolo link Schede sicurezza sostanze pericolose: novità Regolamento UE 2020/878
Di seguito ulteriore dettaglio:
Per quanto riguarda l’ambito “Composizione/informazioni sugli ingredienti” modificata nelle nuove SDS, viene fatta una distinzione tra le sostanze e le miscele.
- Sostanze: devono essere indicati, se disponibili, il limite di concentrazione specifico e il “fattore M” (fattore moltiplicatore). Se la sostanza in questione è registrata e riguarda una nanoforma, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che la specificano. Infine, se la sostanza non è registrata, ma la SDS interessa nanoforme le cui caratteristiche delle particelle incidono sulla sicurezza della sostanza, occorre indicare tali caratteristiche.
- Miscele: se le informazioni non si applicano alla miscela totale, le voci devono indicare a quale sostanza della miscela si riferiscono i dati.
Per quanto riguarda l’ambito delle “proprietà chimico-fisiche”, questa sezione delle nuove SDS descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. Queste informazioni devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela. Le proprietà devono essere chiaramente identificate e riportate nelle unità di misura appropriate.
Per quanto riguarda le “informazioni tossicologiche“, nelle nuove SDS per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 2.3, quando disponibili, devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute causati da tali proprietà. Queste informazioni vanno ricavate dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(Ce) n. 1907/2006, (Ue) 2017/2100, (Ue) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Le altre informazioni sugli effetti nocivi per la salute devono essere incluse anche quando non siano richieste dai criteri di classificazione. Infine, per quanto riguarda le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino, se disponibili, devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi sull’ambiente causati da suddette proprietà. Le informazioni derivano dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(Ce) n. 1907/2006, (Ue) 2017/2100, (Ue) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente.
Come verificare se una SDS è conforme al nuovo Allegato II del REACH?
Basta guardare le proprietà chimico-fisiche in sezione 9: una delle novità più importanti di questo regolamento è la modifica dell’ordine e del contenuto della sezione 9 ( EUR-Lex – 32020R0878 – EN – EUR-Lex (europa.eu)).
- stato fisico;
- colore;
- odore;
- punto di fusione/di congelamento;
- punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione;
- infiammabilità;
- limite inferiore e superiore di esplosività;
- punto di infiammabilità;
- temperatura di autoaccensione;
- temperatura di decomposizione;
- pH.
Dov’è indicato sulla SDS che è conforme al nuovo Allegato II del REACH?
Il Regolamento non specifica che nella SDS debba essere riportato l’esatto riferimento normativo, per cui si possono trovare le situazioni più disparate (“conforme all’allegato II del REACH”, “conforme al Reg. 878/2020”, “conforme all’articolo 31 del Regolamento (UE) 1907/2006”…).
a cura dott. Luca Rolih
articolo: schede sicurezza sostanze pericolose: novità Regolamento UE 2020/878
articolo: Schede di Sicurezza: Regolamento Europeo
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