Il provvedimento è stato pubblicato per aggiornare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013” che viene abrogato. Si applica alle attività per il segnalamento temporaneo indicate dall’articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012.
Riporta criteri per l’apposizione della segnaletica stradale, per la formazione e per l’uso corretto dei Dpi con le relative indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione inserite negli allegati I e I.
Le procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (allegato I) interessano i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie che devono evidenziarne l’avvenuto utilizzo nei documenti previsti dagli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Possono utilizzare tali criteri o altri equivalenti “per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato”.
I datori di lavoro del gestore e delle imprese devono assicurare formazione informazione e addestramento degli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, seguendo le disposizioni previste dal secondo allegato.
Gli aspetti trattati dall’allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare sono:
- Criteri generali di sicurezza;
- Spostamento a piedi;
- Veicoli operativi;
- Entrata ed uscita dal cantiere;
- Situazioni di emergenza;
- Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi;
- Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.
L’allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare:
- Destinatari dei corsi. Soggetti formatori e sistema di accreditamento;
- Requisiti dei docenti;
- Organizzazione dei corsi di formazione;
- Articolazione e contenuti del percorso formativo;
- Sedi della formazione;
- Metodologia didattica;
- Valutazione e verifica dell’apprendimento;
- Modulo di aggiornamento;
- Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.
I Dpi sono trattati nell’articolo 4 e devono essere conformi al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008, con ulteriori previsioni per le diverse categorie stradali, norme specifiche e decreti inerenti. Lo stesso articolo 4 riporta istruzioni per la segnalazione dei veicoli; “la segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto devono essere definiti i criteri per la raccolta dei dati sugli infortuni nelle attività lavorative in oggetto. Definiti da Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, Inail e soggetti preposti al controllo della circolazione stradale.
Le principali modifiche introdotte:
- i corsi sono diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre sparisce l’estensione presente sul D.M. abrogato “o comunque addetti ad attività in presenza di traffico”.tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo.
- la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.
- sono stati eliminati i cenni sulla legislazione generale di sicurezza;
- viene confermato che il percorso formativo è differenziato per categoria di strada;
- viene introdotta la tematica delle tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri, che vanno ad affiancare quelle già previste relative all’installazione e rimozione;
- sparisce la locuzione “operatori” (es. percorso formativo per gli operatori) e compare quella più classica di “lavoratori” (es. percorso formativo per lavoratori).
- invariati rimangono i tempi della formazione, ma sia il modulo tecnico (tre ore per i lavoratori, cinque ore per i preposti), che quello pratico di 4 ore, sarà concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza.
- dal punto di vista della formazione viene disciplinato il passaggio da “lavoratore” a “preposto”. In questa situazione, se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale. I contenuti di tale formazione comprenderanno:
- modulo tecnico della durata di un’ora;
- modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di tre ore;
- prova di verifica finale (prova pratica).
- viene innalzato il numero di partecipanti per ogni corso a 35 unità (in precedenza 25), mentre rimane inalterato il rapporto massimo istruttore/allievi 1 a 6 (almeno un docente ogni sei allievi).
Completamente riscritto il punto 10 dell’allegato II relativo al modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti. L’aggiornamento
- sarà distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione (attualmente era ogni quattro anni);
- sarà effettuato per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore (attualmente erano tre), in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa;
Gli aggiornamenti formativi potranno essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.
Info: Decreto 22 gennaio 2019 GU n.37 del 13 febbraio 2019
Corso per Operatori
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D.I. 22/01/2019)