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Segnaletica stradale: aggiornamento operatori entro il 20 aprile 2015

06 Mar 2015
Safety Group Italia
Off
cantieri stradali, D.M. 04/03/2013, Decreto interministeriale del 4 marzo 2013, segnaletica strdale
I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi (…) che alla data di entrata in vigore del presente regolamento (20 aprile 2013, ndr) operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (entro il 20 aprile 2015, ndr) – da puntosicuro.
Questo è un breve estratto dell’allegato II del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Un decreto attuativo dell’articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 81/2008 che demandava infatti ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare un regolamento specifico per questa materia.
In questo breve estratto emerge dunque una scadenza, quella del 20 aprile 2015 e per comprenderla meglio riportiamo l’intero punto 10 dell’allegato II del suddetto decreto:
Allegato II – Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività’ di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare
(…)
10. Modulo di aggiornamento
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.
I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
(…)
Dunque con riferimento al tema del secondo allegato e al secondo capoverso del punto 10, si comprende che la scadenza del 20 aprile 2015 riguardala possibilità per le aziende, che utilizzano operatori che effettuano posa di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, di far frequentare ai lavoratori, che – come indicato al punto 10. – erano già impiegati nel settore lavorativo dal 20 aprile del 2012, il solo corso di aggiornamento.
A questo proposito pubblichiamo un chiarimento che il Ministero del Lavoro ha dato il 18 aprile 2013 all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) proprio in relazione al secondo capoverso del punto 10, del secondo allegato del regolamento ex art. 161 comma 2 bis del D. Lgs. n. 81/2008 sulla segnaletica stradale.
Riguardo a tale capoverso l’ANCE ha chiesto di sapere “se l’operatività nel settore dei soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi, pari ad almeno 12 mesi, possa essere intesa “con riferimento all’arco della vita lavorativa del suddetto soggetto, anche in maniera non continuativa”.
Al riguardo il dirigente scrivente, all’epoca Lorenzo Fantini, ritiene che “il requisito richiesto dalla norma in discussione sussisterà nel caso in cui l’attività dei soggetti nel settore di interesse sia stata svolta continuativamente per i dodici mesi anteriori alla data di entrata in vigore del regolamento (il 20 aprile 2013). Tuttavia, in relazione alla complessità dell’intervento regolatorio e alla necessità di consentire di svolgere attività formativa a soggetti in possesso di adeguata competenza ed esperienza, si ritiene che il requisito richiesto dalla norma si possa intendere soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto dimostri di avere svolto, anche in modo non continuativo ma complessivo, attività nel settore di riferimento per almeno dodici mesi nel triennio anteriore all’entrata in vigore del regolamento. Resta inteso che tali circostanze dovranno risultare in modo non equivoco da una adeguata documentazione — il cui apprezzamento è rimesso, ovviamente, alla libera valutazione dell’ organo di vigilanza — in presenza della quale sarà possibile che operi l’esonero in discussione”.
E – conclude la risposta del Ministero – si sottolinea ancora, come indicato dal decreto, che tali soggetti “saranno comunque tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto”.
Dunque entro il 20 aprile 2015.

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    Ringrazio Aifos per avermi consentito di partecipare al seminario avente per oggetto: “L’impatto delle Nuove Norme CEI 11-27, … More UNI 9612, UNI 11719, sulla Valutazione dei Rischi e sulla Corretta Selezione degli APVR”; ringrazio anche tutti i relatori, bravi nell'esporre i temi in esame in modo esaustivo ed efficace. Grazie anche per l'attestato.
  • Avatar Fabrizio Oricchio ★★★★★ 5 mesi fa
    Nonostante i tempi compressi, le novità introdotte dagli aggiornamenti delle norme tecniche CEI 11-27, UNI 9612 ed UNI 11719 … More sono state illustrate chiaramente ed efficacemente cosiccome il loro impatto sulla Valutazione dei Rischi. Ottimi gli esempi pratici a corredo. Splendido lavoro.
  • Avatar Marco Braghin ★★★★★ un mese fa
    Ho partecipato al webinar "Line of fire", ben organizzato e tenuto da persone competenti.

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