Attestazioni di rinnovo periodico conformità antincendio e sicurezza antincendio condomini: terminate le proroghe!
Il 30 settembre 2022 scade il periodo transitorio previsto dopo la fine dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov2.
I condomini dovranno adeguarsi, se già non fatto, alle prescrizioni indicate nel DM 25/01/2019. Gli interventi più onerosi riguardano gli edifici più alti, già soggetti al controllo da parte dei VVF (rif. DPR 151/11), mentre PER TUTTI I CONDOMINI è richiesto l’adeguamento alle disposizioni di carattere prettamente gestionale.
articolo Sicurezza antincendio condomini: proroga comunicazione, ma adeguamento obbligatorio
In particolare, all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- dopo il comma 2 -quinquies è inserito il seguente: “2 -sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Vale a dire che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Con la legge di conversione viene aggiunto che gli atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la sua data di entrata in vigore, non rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla proroga che li mantiene in vita fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
In particolare, il differimento si estende anche alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R.151/2011, scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 (data attualmente individuata come fine emergenza). Per queste attestazioni la scadenza è attualmente posta al 31 luglio 2021. ATTENZIONE: per le attestazioni di rinnovo in scadenza dal 1 maggio 2021 non ci sono attualmente proroghe!!
Diversamente, in merito agli obblighi di adeguamento per gli edifici civili residenziali che ricadono nel capo di applicazione del DM 25/1/19 (Sicurezza antincendio condomini), il differimento è stabilito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 all’art. 63 bis “Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio”, che rinvia di sei mesi dal termine dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.
Quanto sopra vale SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per le disposizioni diverse da quelle relative all’installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) ove previsto (> 54 mt di altezza antincendi), che invece mantengono la scadenza originaria del 6 maggio 2021.
Si tratta ovviamente di un «rinvio mobile», che cioè può essere ulteriormente allungato nel caso con Dpcm venisse ulteriormente prorogato lo stato di emergenza.
Una breve considerazione finale: la successione frenetica di proroghe e relativi slittamenti, non deve far perdere di vista l’obiettivo prioritario del “fare sicurezza”. Chi può, DEVE mettersi in regola, perché il fine ultimo è la sicurezza delle persone, soprattutto in una situazione di emergenza.
Obiettivi di sicurezza antincendio
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti;
- limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
- evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza.
Antincendio, le nuove regole per i condomini
La norma individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Le nuove norme non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.
calendario safety – corsi antincendio
Tra le figure previste ci sarà un “Responsabile della gestione della sicurezza antincendio” che dovrà pianificare e organizzare le attività della gestione sicurezza antincendio, quindi, a tale scopo: predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; aggiorna la pianificazione dell’emergenza; controllo periodico delle misure di prevenzione adottate; fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza; segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
Più il livello di prestazione è alto, più sono i compiti e le funzioni per il Responsabile dell’Attività e gli Occupanti.
3.1- L.P.0 (12 m h < 24 m)
Nello specifico, nel caso di edifici da 12 a 24 metri: le misure da attuare in caso di incendio dovranno essere fornite agli occupanti specificando i comportamenti da tenere nell’emergenza; vietato l’uso di ascensori per l’evacuazione, a meno che non si tratti di impianti ascensoristici antincendio.
Compiti del Responsabile dell’attività:
- identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio;
- fornire informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
- esporre un documento informativo con divieti e precauzioni da adempiere, numeri telefonici per il soccorso e le emergenze, istruzioni per l’esodo in caso di necessità;
- mantenere l’efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione.
check-list controlli Addetti Sq. Antincendio
3.2- L.P.1 (24 m < h 54 m)
Da 24 a 54 metri sono indicate le misure inerenti gli edifici civili, specificando che per i luoghi di lavoro sono previsti altri adempimenti. In particolare norme per la custodia dei materiali combustibili, disposizioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi. Mentre la pianificazione dell’emergenza può limitarsi all’informazione agli occupanti sui comportamenti da osservare anche con semplici avvisi in bacheca.
Compiti del Responsabile dell’attività:
- predisporre e verificare periodicamente la pianificazione di emergenza;
- informare gli occupanti sulle procedure da seguire in caso di incendio e della misure antincendio da osservare;
- mantenere l’efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione, trascrivendo gli esiti su un registro dei controlli;
- esporre un documento informativo e cartellonistica di sicurezza riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio. Le informazioni possono essere redatte in altre lingue oltre l’italiano;
- verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adottare delle misure antincendio preventive.
3.3 – L.P.2 (54 m < h 80 m)
Compiti del Responsabile dell’attività:
- I compiti del responsabile dell’attività sono uguali a quelli del livello di prestazione, oltre all’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
3.4 – L.P.3 (h >80 m) (Indipendentemente dall’altezzad, sono annoverati in questa fascia gli edifici con più di 1000 occupanti)
Le stesse misure valgono per le altezze da 54 a 80 metri, in più però si aggiunge anche l’installazione di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori sia ottici che acustici. Per gli edifici più alti di 80 metri occorre anche che il responsabile dell’attività indichi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, un Coordinatore dell’emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica e predisponga, infine, un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.
In particolare, per gli edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri dovrà essere installato un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico; per gli edifici oltre gli 80 metri dovrà essere nominata una figura espressamente incaricata quale coordinatore dell’emergenza e un responsabile della gestione della sicurezza, che può coincidere con il responsabile dell’attività; inoltre dovrà essere previsto un locale adibito a centro gestione emergenza, anche a uso non esclusivo, e dovrà essere installato a servizio dell’edificio un impianto tipo Evac (allarme vocale utile a guidare l’evacuazione in emergenza realizzato alla regola dell’arte).
Questi sistemi manuali d’allarme incendio e gli impianti Evac, quando previsti, dovranno essere installati entro il 6 maggio 2021. Tutti gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 6 maggio 2020
Nuove figure antincendio
I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 e a questi si sommano:
- il predisporre il centro di gestione dell’emergenza;
- la designazione del Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
- la designazione del Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
- l’installare un impianto EVAC.
Il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, figura che può essere coincidente con il Responsabile delle attività, ha il compito di:
- predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
- aggiornare la pianificazione dell’emergenza;
- controllare periodicamente le misure di prevenzione adottate;
- riferire al Coordinatore dell’emergenza le informazioni e le procedure da utilizzare nella pianificazione dell’emergenza;
- segnalare ciò che differisce dalla non conformità di sicurezza antincendio.
Il Coordinatore dell’emergenza ha il compito di:
- sovraintendere all’attuazione delle misure di emergenza ed evacuazione e interfacciarsi con i soccorritori;
- coadiuvare, se presente sul posto, la gestione dell’emergenza.
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