A seguito della pubblicazione della Legge 159 del 27 novembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che ha introdotto ulteriori modifiche dei termini dei procedimenti amministrativi e dei termini di validità degli atti amministrativi, si forniscono indicazioni in merito al regime degli atti certificativi e autorizzativi rilasciati.
In particolare, all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- dopo il comma 2 -quinquies è inserito il seguente: “2 -sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Vale a dire che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Con la legge di conversione viene aggiunto che gli atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la sua data di entrata in vigore, non rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla proroga che li mantiene in vita fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
In particolare, il differimento si estende anche alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R.151/2011, scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 (data attualmente individuata come fine emergenza). Per queste attestazioni la scadenza è attualmente posta al 31 luglio 2021. ATTENZIONE: per le attestazioni di rinnovo in scadenza dal 1 maggio 2021 non ci sono attualmente proroghe!!
Diversamente, in merito agli obblighi di adeguamento per gli edifici civili residenziali che ricadono nel capo di applicazione del DM 25/1/19 (Sicurezza antincendio condomini), il differimento è stabilito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 all’art. 63 bis “Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio”, che rinvia di sei mesi dal termine dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.
Quanto sopra vale SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per le disposizioni diverse da quelle relative all’installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) ove previsto (> 54 mt di altezza antincendi), che invece mantengono la scadenza originaria del 6 maggio 2021.
Si tratta ovviamente di un «rinvio mobile», che cioè può essere ulteriormente allungato nel caso con Dpcm venisse ulteriormente prorogato lo stato di emergenza.
Una breve considerazione finale: la successione frenetica di proroghe e relativi slittamenti, non deve far perdere di vista l’obiettivo prioritario del “fare sicurezza”. Chi può, DEVE mettersi in regola, perché il fine ultimo è la sicurezza delle persone, soprattutto in una situazione di emergenza.
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