Entrata in vigore dal 30 aprile 2020 la Legge 24 aprile 2020 n.27 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19.
In particolare, all’art.103 il comma 2 recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate d’inizio attività, alle segnalazioni e alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza… omissis”.
Ovvero per ciò che riguarda le procedure e gli adempimenti di natura amministrativa in materia di prevenzione incendi, tutte le scadenze comprese tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In particolare, il differimento si applica alle scadenze richiamate dal D.L. 17 marzo 2020 n.18 e si estende anche alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R.151/2011 ed ai procedimenti previsti dal D.Lgs 105/2015 (Attività a rischio d’incidente rilevante), alle omologazioni dei prodotti antincendio, nonché ai termini fissati dal D.M. 5 agosto 2011 per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi ministeriali.
risulta quindi differti differite le comunicazioni, non l’adeguamento antincendio in condominio.
Confermate le scadenze in condominio
Ne consegue che per quel che riguarda i condomini con altezza antincendio superiore a 12metri deve essere comunque attuata la gestione della sicurezza antincendio, in quanto il già citato art.103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2018, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, è riferibile ai soli procedimenti amministrativi mentre le scadenze definite dal decreto del 25 gennaio 2019 per gli edifici di civile abitazione esistenti, sono adempimenti puramente tecnico gestionali finalizzati all’esercizio dell’attività in sicurezza sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
Inoltre, è opportuno precisare che le misure da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.M. 25 gennaio 2019, siano prettamente di natura gestionale quali, a titolo di esempio:
- l’installazione di segnaletica di sicurezza;
- l’esposizione di planimetrie;
- l’informazione degli occupanti sulle procedure da attuare in caso di emergenza antincendio, etc.
Le nuove regole entreranno in vigore il 6 maggio 2019, cioè 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, dovranno essere da subito applicate nei nuovi edifici. Gli edifici esistenti dovranno adeguare entro un anno, quindi entro il 6 maggio 2020, le misure gestionali, come ad esempio la dotazione di estintori e altri dispositivi antincendio.
Sono invece concessi due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Si tratta di regole che non sono obbligatorie in tutti i condomìni, ma solo in quelli più alti.
sicurezza non sono sul lavoro!
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articolo incendio …
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Obiettivi di sicurezza antincendio
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti;
- limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
- evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza.
Antincendio, le nuove regole per i condomini
La norma individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Le nuove norme non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.
calendario safety – corsi antincendio
Tra le figure previste ci sarà un “Responsabile della gestione della sicurezza antincendio” che dovrà pianificare e organizzare le attività della gestione sicurezza antincendio, quindi, a tale scopo: predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; aggiorna la pianificazione dell’emergenza; controllo periodico delle misure di prevenzione adottate; fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza; segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
Più il livello di prestazione è alto, più sono i compiti e le funzioni per il Responsabile dell’Attività e gli Occupanti.
3.1- L.P.0 (12 m h < 24 m)
Nello specifico, nel caso di edifici da 12 a 24 metri: le misure da attuare in caso di incendio dovranno essere fornite agli occupanti specificando i comportamenti da tenere nell’emergenza; vietato l’uso di ascensori per l’evacuazione, a meno che non si tratti di impianti ascensoristici antincendio.
Compiti del Responsabile dell’attività:
- identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio;
- fornire informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
- esporre un documento informativo con divieti e precauzioni da adempiere, numeri telefonici per il soccorso e le emergenze, istruzioni per l’esodo in caso di necessità;
- mantenere l’efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione.
check-list controlli Addetti Sq. Antincendio
3.2- L.P.1 (24 m < h 54 m)
Da 24 a 54 metri sono indicate le misure inerenti gli edifici civili, specificando che per i luoghi di lavoro sono previsti altri adempimenti. In particolare norme per la custodia dei materiali combustibili, disposizioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi. Mentre la pianificazione dell’emergenza può limitarsi all’informazione agli occupanti sui comportamenti da osservare anche con semplici avvisi in bacheca.
Compiti del Responsabile dell’attività:
- predisporre e verificare periodicamente la pianificazione di emergenza;
- informare gli occupanti sulle procedure da seguire in caso di incendio e della misure antincendio da osservare;
- mantenere l’efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione, trascrivendo gli esiti su un registro dei controlli;
- esporre un documento informativo e cartellonistica di sicurezza riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio. Le informazioni possono essere redatte in altre lingue oltre l’italiano;
- verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adottare delle misure antincendio preventive.
3.3 – L.P.2 (54 m < h 80 m)
Compiti del Responsabile dell’attività:
- I compiti del responsabile dell’attività sono uguali a quelli del livello di prestazione, oltre all’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
3.4 – L.P.3 (h >80 m) (Indipendentemente dall’altezzad, sono annoverati in questa fascia gli edifici con più di 1000 occupanti)
Le stesse misure valgono per le altezze da 54 a 80 metri, in più però si aggiunge anche l’installazione di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori sia ottici che acustici. Per gli edifici più alti di 80 metri occorre anche che il responsabile dell’attività indichi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, un Coordinatore dell’emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica e predisponga, infine, un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.
In particolare, per gli edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri dovrà essere installato un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico; per gli edifici oltre gli 80 metri dovrà essere nominata una figura espressamente incaricata quale coordinatore dell’emergenza e un responsabile della gestione della sicurezza, che può coincidere con il responsabile dell’attività; inoltre dovrà essere previsto un locale adibito a centro gestione emergenza, anche a uso non esclusivo, e dovrà essere installato a servizio dell’edificio un impianto tipo Evac (allarme vocale utile a guidare l’evacuazione in emergenza realizzato alla regola dell’arte).
Questi sistemi manuali d’allarme incendio e gli impianti Evac, quando previsti, dovranno essere installati entro il 6 maggio 2021. Tutti gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 6 maggio 2020
Nuove figure antincendio
I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 e a questi si sommano:
- il predisporre il centro di gestione dell’emergenza;
- la designazione del Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
- la designazione del Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
- l’installare un impianto EVAC.
Il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, figura che può essere coincidente con il Responsabile delle attività, ha il compito di:
- predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
- aggiornare la pianificazione dell’emergenza;
- controllare periodicamente le misure di prevenzione adottate;
- riferire al Coordinatore dell’emergenza le informazioni e le procedure da utilizzare nella pianificazione dell’emergenza;
- segnalare ciò che differisce dalla non conformità di sicurezza antincendio.
Il Coordinatore dell’emergenza ha il compito di:
- sovraintendere all’attuazione delle misure di emergenza ed evacuazione e interfacciarsi con i soccorritori;
- coadiuvare, se presente sul posto, la gestione dell’emergenza.
Decreto 25 gennaio 2019 GU n.30 del 5 febbraio 2019 gazzettaufficiale.it