Per condomini dove l’amministratore risulta datore di lavoro perchè presente un lavoratore (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.) o quanto sceglie e coordina il lavoro di più fornitori che prestano la propria opera all’interno del condominio, anche non necessariamente contemporaneamente, e risulta quindi necessario applicare l’art. 26 del D.lgs 81/08 ed elaborare il DUVRI ed effettuare la verifica tecnico professionale.
Sicurezza antincendio
Sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione: obblighi più severi per quelli più alti e nuovi requisiti per le facciate
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 30 del 5 febbraio 2019) il decreto 25 gennaio 2019, contenente: Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il provvedimento contiene modifiche al decreto 246/1987 (in particolare all’Allegato 1) ed i requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Antincendio, le nuove regole per i condomini
La norma individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
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Tra le figure previste anche il “Responsabile della gestione della sicurezza antincendio” che dovrà pianificare e organizzare le attività della gestione sicurezza antincendio, quindi, a tale scopo: predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; aggiorna la pianificazione dell’emergenza; controllo periodico delle misure di prevenzione adottate; fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza; segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
Più il livello di prestazione è alto, più sono i compiti e le funzioni per il Responsabile dell’Attività e gli Occupanti.
3.1- L.P.0 (12 m h < 24 m)
Nello specifico, nel caso di edifici da 12 a 24 metri: le misure da attuare in caso di incendio dovranno essere fornite agli occupanti specificando i comportamenti da tenere nell’emergenza; vietato l’uso di ascensori per l’evacuazione, a meno che non si tratti di impianti ascensoristici antincendio.
Compiti del Responsabile dell’attività:
- identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio;
- fornire informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
- esporre un documento informativo con divieti e precauzioni da adempiere, numeri telefonici per il soccorso e le emergenze, istruzioni per l’esodo in caso di necessità;
- mantenere l’efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione.
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3.2- L.P.1 (24 m < h 54 m)
Da 24 a 54 metri sono indicate le misure inerenti gli edifici civili, specificando che per i luoghi di lavoro sono previsti altri adempimenti. In particolare norme per la custodia dei materiali combustibili, disposizioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi. Mentre la pianificazione dell’emergenza può limitarsi all’informazione agli occupanti sui comportamenti da osservare anche con semplici avvisi in bacheca.
Compiti del Responsabile dell’attività:
- predisporre e verificare periodicamente la pianificazione di emergenza;
- informare gli occupanti sulle procedure da seguire in caso di incendio e della misure antincendio da osservare;
- mantenere l’efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione, trascrivendo gli esiti su un registro dei controlli;
- esporre un documento informativo e cartellonistica di sicurezza riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio. Le informazioni possono essere redatte in altre lingue oltre l’italiano;
- verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adottare delle misure antincendio preventive.
3.3 – L.P.2 (54 m < h 80 m)
Compiti del Responsabile dell’attività:
- I compiti del responsabile dell’attività sono uguali a quelli del livello di prestazione, oltre all’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
3.4 – L.P.3 (h >80 m) (Indipendentemente dall’altezzad, sono annoverati in questa fascia gli edifici con più di 1000 occupanti)
Le stesse misure valgono per le altezze da 54 a 80 metri, in più però si aggiunge anche l’installazione di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori sia ottici che acustici. Per gli edifici più alti di 80 metri occorre anche che il responsabile dell’attività indichi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, un Coordinatore dell’emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica e predisponga, infine, un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.
In particolare, per gli edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri dovrà essere installato un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico; per gli edifici oltre gli 80 metri dovrà essere nominata una figura espressamente incaricata quale coordinatore dell’emergenza e un responsabile della gestione della sicurezza, che può coincidere con il responsabile dell’attività; inoltre dovrà essere previsto un locale adibito a centro gestione emergenza, anche a uso non esclusivo, e dovrà essere installato a servizio dell’edificio un impianto tipo Evac (allarme vocale utile a guidare l’evacuazione in emergenza realizzato alla regola dell’arte).
Questi sistemi manuali d’allarme incendio e gli impianti Evac, quando previsti, dovranno essere installati entro il 6 maggio 2021. Tutti gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 6 maggio 2020
Nuove figure antincendio
I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 e a questi si sommano:
- il predisporre il centro di gestione dell’emergenza;
- la designazione del Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
- la designazione del Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
- l’installare un impianto EVAC.
Il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, figura che può essere coincidente con il Responsabile delle attività, ha il compito di:
- predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
- aggiornare la pianificazione dell’emergenza;
- controllare periodicamente le misure di prevenzione adottate;
- riferire al Coordinatore dell’emergenza le informazioni e le procedure da utilizzare nella pianificazione dell’emergenza;
- segnalare ciò che differisce dalla non conformità di sicurezza antincendio.
Il Coordinatore dell’emergenza ha il compito di:
- sovraintendere all’attuazione delle misure di emergenza ed evacuazione e interfacciarsi con i soccorritori;
- coadiuvare, se presente sul posto, la gestione dell’emergenza.
Decreto 25 gennaio 2019 GU n.30 del 5 febbraio 2019 gazzettaufficiale.it