Il lavoro agile (o smart working), disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 e ormai previsto da diversi CCNL, comincia ad essere utilizzando da diverse organizzazioni. Riepiloghiamo in breve di seguito gli obblighi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti dalla normativa:
lavoro agile/smart working obblighi salute e sicurezza
- infomazione: il datore di lavoro consegna la lavoratore, e al RLS, informativa su i rischi e sulle misure da adottare
- formazione: il datore di lavoro fonisce periodica e adeguata formazione (anche relativamente alle attrezzature fornite)
- attrezzattura: il datore di lavoro assisucura e mantenute (adeguata manutenzione) dispositivi e strumenti adeguati e conformi (prediligendo apparecchiature elettriche/elettroniche a doppio isolamento)
Il datore di lavoro è tenuto ad assorvare le misure di tutela previste dall’art. 15 del D.lgs 81/08, tra cui anche la sorveglianza sanitaria.
Chiariamo che il lavoro agile, che non è TELELAVORO (si differenzia da quella del telelavoro che si caratterizza perché l’attività lavorativa – “viene regolarmente svolta al di fuori dei locali dell’azienda”), consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
- la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici;
- quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.”
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie cosi come tutte le tutele in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella circolare n. 48/2017.
L’art. 22 dela Legge 81 (da non confondere con il D.lgs 81/08) prevede che sia il datore di lavoro a garantire la salute e sicurezza del lavoratore, cosi come, alla art 23 prevede ovviamente il diritto alla tutela contro gli infortuni e sul alvoro e malattie professionali derivanti da rischi connessi alla prestazioni lavorative prestate all’esterno dei loavali aziendali ed eventuali infortuni “in itinere”.
Il Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva 3/2017 contenente le linee guida (vedi) in materia di di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro entrando nel dettaglio al punto 6 degli aspetti di salute e sicurezza