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adempimenti sicurezza smart working/lavoro agile

13 Mar 2018
Safety Group Italia
Off
lavoro agile, smart working

Il lavoro agile (o smart working), disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 e ormai previsto da diversi CCNL, comincia ad essere utilizzando da diverse organizzazioni. Riepiloghiamo in breve di seguito gli obblighi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti dalla normativa:


lavoro agile/smart working obblighi salute e sicurezza

  • infomazione: il datore di lavoro consegna la lavoratore, e al RLS, informativa su i rischi e sulle misure da adottare
  • formazione: il datore di lavoro fonisce periodica e adeguata formazione (anche relativamente alle attrezzature fornite)
  • attrezzattura: il datore di lavoro assisucura e mantenute (adeguata manutenzione) dispositivi e strumenti adeguati e conformi (prediligendo apparecchiature elettriche/elettroniche a doppio isolamento)

Il datore di lavoro è tenuto ad assorvare le misure di tutela previste dall’art. 15 del D.lgs 81/08, tra cui anche la sorveglianza sanitaria.


Chiariamo che il lavoro agile, che non è TELELAVORO (si differenzia da quella del telelavoro che si caratterizza perché l’attività lavorativa – “viene regolarmente svolta al di fuori dei locali dell’azienda”), consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

  • la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici;
  • quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.”

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie cosi come tutte le tutele in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella circolare n. 48/2017.

L’art. 22 dela Legge 81  (da non confondere con il D.lgs 81/08) prevede che sia il datore di lavoro a garantire la salute e sicurezza del lavoratore, cosi come, alla art 23 prevede ovviamente il diritto alla tutela contro gli infortuni e sul alvoro e malattie professionali derivanti da rischi connessi alla prestazioni lavorative prestate all’esterno dei loavali aziendali ed eventuali infortuni “in itinere”.

Art. 22 Legge 81/2017 Sicurezza sul lavoro
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Il Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva 3/2017 contenente le linee guida (vedi) in materia di di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro entrando nel dettaglio al punto 6 degli aspetti di salute e sicurezza

6. Salute e Sicurezza sul lavoro 23

A. Quadro di riferimento
Si riportano di seguito indicazioni esemplificative per la definizione dei contenuti minimi dell’informativa che il datore di lavoro deve predisporre e consegnare alla lavoratrice o al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’amministrazione.
I contenuti dell’informativa devono essere legati alla definizione di lavoro agile inteso come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:
• stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
• con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
• eseguita, in parte all’interno di locali dell’amministrazione e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
I contenuti dell’informativa dovranno essere sviluppati in funzione dei rischi generali e rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in ambienti diversi da quelli aziendali 4. 4 Si richiama l’articolo 22 dell’A.S. 2233-B: “1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
A garanzia della salute e sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro:
• consegna al lavoratore e al RLS prima dell’avvio della prestazione di lavoro agile, con cadenza almeno annuale (e/o ad ogni variazione significativa delle condizioni lavorative e di rischio connesse in particolare con il cambio di mansione) l’informativa dove sono individuati i rischi generali e specifici relativi alla prestazione da svolgere e le misure da adottare;
• somministra adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e sicurezza, qualora non ricompresa in quella prevista dal d.lgs 81/2008, circa il corretto svolgimento della prestazione di lavoro agile in ambienti indoor e outdoor;
• nel caso in cui fornisca gli strumenti/dispositivi informatici/telematici, si assicura che essi siano conformi normativamente a standard tecnici;
• nel caso in cui fornisca le attrezzature di lavoro/apparecchiature, si assicura che esse siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto;
• nel caso in cui fornisca apparecchiature elettriche/elettroniche, predilige quelle a doppio isolamento;
• nel caso in cui non fornisca gli strumenti, le attrezzature o i dispositivi di cui sopra, attua comunque le misure di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs. 81/2008;
• somministra adeguata formazione e informazione circa l’utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione;
• effettua idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti eventualmente forniti al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.
Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli aziendali.
B. Contenuti minimi dell’informativa
A titolo esemplificativo si elencano di seguito i principali punti da sviluppare nell’informativa, a cura del datore di lavoro, con eventuali allegati, per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor:
• indicazioni circa la sicurezza antincendio (principi generali sull’incendio e utilizzo dei mezzi di estinzione, comportamento in caso di incendio, atmosfere esplosive, ecc.);
• indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura ed umidità dei locali, elementi di qualità dell’aria con riferimento al ricambio d’aria e alla presenza di eventuali sorgenti di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.);
• efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature/apparecchiature prima dell’uso;
• utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d’uso);
• comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle attrezzature/apparecchiature utilizzate proprie e/o ricevute;
• requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;
• indicazioni sul corretto utilizzo dell’impianto elettrico, (buono stato dei cavi elettrici di collegamento e loro posizionamento utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi, ecc.);
• caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;
• caratteristiche minime relative alla ergonomia nell’utilizzo di computer portatili, tablet, ecc..
Nel caso in cui la prestazione di lavoro si svolge in ambienti outdoor l’informativa deve prevedere anche i seguenti contenuti minimi:
• indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione diretta alla radiazione solare.
• indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione prolungata a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità).
• limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso.
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di animali o che non siano adeguatamente manutenute con riferimento alla vegetazione al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, ecc..
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile.
Si rinvia, infine, alle previsioni del Capo II dell’A.S. 2233-B ed in particolare all’articolo 23 in tema di “Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali” secondo cui: “1. L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1.10.1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.11.1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.”
rif. Ministero del lavoro delle Politiche Sociali – vedi
CONTATTATECI PER SUPPORTO nella GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI
0331782524

 corso di approndimento
corso aggiornamento datore di lavoro – RSPP/RLS 4 ore
30 marzo 2018
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