Il D.M. 183/2016 ha finalmente istituito il Sinp (Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), ed entra in vigore dal 12 ottobre 2016, cosi come previsto dal D.Lgs 81/08.
L’articolo 18, comma 1-bis, D.Lgs. 81/2008, rinvia l’entrata in vigore dell’obbligo di denuncia di infortunio di almeno un giorno a 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, cioè al 12 aprile 2017: da tale data il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente comunicare all’Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Ricordiamo che l’obbligo di denuncia si applica attualmente solo per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro pari o superiore a tre giorni (vedi approfondimento INAIL)
In caso di infortunio il datore di lavoro e il lavoratore devono:
- Il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro deve comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro che deve inviarlo subito al Pronto Soccorso.
- Il pronto soccorso a seguito della visita medica rilascia il primo certificato medico che deve essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro.
- Il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare per via telematica il nuovo modello denuncia infortunio sul lavoro INAIL, nel caso in cui i giorni di prognosi dovessero superare i 3 giorni oltre la giornata in cui si è verificato l’incidente.
- Una volta presentata la denuncia infortunio INAIL online, il lavoratore infortunato, due o tre giorni prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato medico del pronto soccorso, deve recarsi alla visita medica presso gli ambulatori INAIL.
- A seguito della visita medica INAIL, l’istituto provvede a:
- fissare un nuovo appuntamento in caso di continuazione della temporanea e un certificato medico INAIL infortunio sul lavoro da consegnare al datore di lavoro;
- chiudere l’infortunio temporaneo con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.
La mancata denuncia infortunio INAIL da parte del datore di lavoro entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico o in caso di ritardata presentazione, viene sanzionato con una multa amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 sia da parte dell’Inail che dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Tale sanzione, è prevista anche nel caso in cui il datore di lavoro non indichi o ometta completamente o parzialmente il codice fiscale del lavoratore nel modello di denuncia Inail, in tal caso l’ammontare della sanzione amministrativa è stabilito dall’art. 16, legge n. 251/1982.
Fonte: INAIL – articolo SINP

















