Proroga di un anno per la qualificazione e la formazione dei manutentori antincendio, ma resta obbligo invece di predisporre il registro antincendio e di effettuare la sorveglianza.
Disponibile modello gratuito per registrare l’attività di sorveglianza antincendio. Documento di partenza da personalizzare, integrare …. In supporto all’attività formativa destinata agli addetti all’attività di sorveglianza: scarica modello in formato word: modello_sorveglianza_antincendio_safety_ott22
Con il DM 15 settembre 2022 sono state prorogate di un anno solo le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori (art. 4 del decreto 1 settembre 2021 e Allegato 2), le altre sono in vigore dal 25/09/22.
In evidenza REGISTRO CONTROLLI e SORVEGLIANZA ANTINCENDIO – già in vigore dal 25/09/22
Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché’ dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
- e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
(DM 1 settembre 2021 – Allegato I Art. 3, comma 1) criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio – 1 Manutenzione e controllo periodico – 2 Sorveglianza )
LA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO check list di supporto attività di sorveglianza
Il datore di lavoro deve realizzare la sorveglianza antincendio anche con personale interno preposto, con adeguata formazione, all’effettuazione della verifica periodica visiva delle attrezzature antincendio e di emergenza in dotazione all’azienda (scarica check list antincendio in formato word)
La sorveglianza consiste nella verifica visiva di integrità strutturale e funzionale dei presidi di emergenza presenti in struttura, svolta da personale adeguatamente formato e istruito.
A titolo di esempio si riporta quanto previsto dalla Norma UNI 9994 su come procedere alla sorveglianza degli estintori:
- l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente;
- l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
- l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde*;
- l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti;
- il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato
Rif. DECRETO 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021)
a cura Mauro Pepe
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