Il lavoratore può chiedere una visita al Medico Competente anche senza attendere la scadenza della visita periodica. Questa possibilità, comunemente chiamata “visita straordinaria”, è prevista dall’art. 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, come visita medica su richiesta del lavoratore.

Quando può essere richiesta
La richiesta può riguardare disturbi collegati al lavoro oppure condizioni di salute, anche non causate dal lavoro, che potrebbero peggiorare svolgendo la propria attività.
È il Medico Competente a valutare se sussistono le condizioni previste dalla norma, considerando i rischi professionali e la situazione del lavoratore. La visita serve a verificare l’idoneità alla mansione specifica e a individuare eventuali prescrizioni o limitazioni. Gli accertamenti previsti sono a carico del datore di lavoro, senza costi per il lavoratore. Riferimento : art. 41, commi 2 e 4.
Come presentare la richiesta
Per facilitare la gestione, il lavoratore può utilizzare il modulo disponibile in fondo all’articolo:
- Compilare i propri dati, indicando l’organizzazione e la mansione svolta.
- Firmare e trasmettere la richiesta al Medico Competente, direttamente o tramite i referenti aziendali e la segreteria del servizio, secondo le modalità concordate.
- Fornire al Medico Competente le informazioni necessarie alla valutazione e portare alla visita eventuali referti o esami utili.
Diagnosi e documentazione sanitaria devono essere comunicate al Medico Competente, non al datore di lavoro. Il modulo destinato alla gestione organizzativa non deve contenere dettagli clinici.
Cosa deve fare l’azienda
L’azienda facilita la trasmissione della richiesta al Medico Competente e collabora con il servizio di sorveglianza sanitaria per organizzare l’eventuale appuntamento.
La valutazione sanitaria resta di competenza del medico. Il datore di lavoro riceve il giudizio di idoneità alla mansione, con le eventuali prescrizioni o limitazioni da rispettare, ma non le diagnosi o i referti del lavoratore. Garante per la protezione dei dati personali.
Un consiglio pratico: organizzare il rientro dopo una lunga assenza
Un caso diverso dalla visita su richiesta riguarda, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, la ripresa dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.
L’art. 41, comma 2, lettera e-ter), come modificato dalla Legge 203/2024, prevede la visita prima della ripresa quando il Medico Competente la ritiene necessaria. Anche quando non effettua la visita, il medico deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. È quindi importante coinvolgerlo per tempo. Ministero del Lavoro.
Nella nostra esperienza, conoscere la data prevista di rientro solo all’ultimo momento rende difficile organizzare gli adempimenti necessari, soprattutto quando la malattia viene prorogata più volte.
Il consiglio alle organizzazioni è di concordare con i lavoratori modalità semplici di aggiornamento sulla data presumibile di rientro e sulle eventuali variazioni, così da contattare anticipatamente il servizio. Non si tratta di chiedere diagnosi o una certezza sulla guarigione: la previsione può cambiare, ma una comunicazione tempestiva aiuta a evitare appuntamenti da rinviare e difficoltà organizzative.
Modulo scaricabile e supporto
Per presentare la richiesta puoi scaricare e compilare il Modulo_richiesta_visita_medica_art_41_(pdf)
Lo staff e la segreteria del nostro Servizio di Sorveglianza Sanitaria sono disponibili per supportare lavoratori e aziende nella compilazione del modulo, nel contatto con il Medico Competente e nell’organizzazione degli appuntamenti.
Articolo a cura di Mauro Pepe con supporto IA.
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