Volontarie e volontari non possano essere equiparati ai datori di lavoro o ai dirigenti per quanto riguarda le responsabilità in materia di sicurezza
Con la Legge 8 agosto 2025, n. 118 – di conversione del Decreto-legge 95/2025, entrata in vigore il 10 agosto 2025 – viene finalmente chiarito un nodo giuridico molto atteso dal mondo del volontariato: i volontari e i coordinatori delle attività di volontariato non possono essere equiparati ai datori di lavoro o ai dirigenti per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il nuovo art. 6-quater, inserito nel decreto-legge convertito, fornisce un’interpretazione autentica del comma 3-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, norma che regola l’applicazione del Dlgs 81/08 nei confronti di:
- cooperative sociali (L. 381/1991),
- organizzazioni di volontariato della protezione civile,
- Croce Rossa Italiana,
- Vigili del Fuoco e soccorso alpino.
La legge 118 del 8 agosto 2025, di conversione del Dl 95/2025, entrata in vigore il 10 agosto 2025 definisce che i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato (nelle cooperative sociali, Protezione Civile, CRI) non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per la sicurezza
E ora? Chi è quindi il datore di lavoro?
La norma protegge i volontari, ma non li esonera dalle misure di sicurezza. Diverse organizzazioni devono ora rivedere la propria struttura di responsabilità, aggiornare i documenti di valutazione dei rischi e assicurarsi che chi ricopre ruoli apicali sia adeguatamente formato.
Una sfida organizzativa, ma anche un’opportunità per rafforzare la cultura della prevenzione.
LEGGE 8 agosto 2025, n. 118 – Normattiva
Il comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008».
Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;118
a cura Mauro Pepe
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